l'editore


Costituzione:
L'Associazione Nell'attesa è stata costituita con atto notarile il 17 gennaio 2008 a Palermo. 

I soci:
Sergio Fabra (Presidente): esperto di gestioni editoriali
Diego Ezio Fabra (Vicepresidente): medico
Marcello Barbaro (Segretario generale): manager
Maurizio Crispi (membro del Direttivo): psichiatra
Roberto Cusumano (membro del Direttivo): avvocato
Maria Grazia Falzone: assistente sociale
Alberto Barzotti: manager
Maurizio Crispi: psichiatra
Roberto Cusumano: avvocato
Francesco D'Alba: odontoiatra
Sergio Fasullo: medico
Nicola Garofalo: medico
Gianfranco Gulotta: dottore commercialista
Rosanna Imburgia: medico
Francesco Lo Cascio: manager
Vincenzo Sortino: medico
Silvia Tinaglia: psicologo
Maria Rosaria Valerio: medico

Statuto dell'Associazione Nell'attesa

ART. 1) E’ costituita l’Associazione Culturale denominata “nell’attesa” con sede in Palermo – via Giovan Battista Vaccarini n. 36. Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

ART. 2) L’Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto, sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto. L’Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari, con enti di ricerca scientifica, di qualificazione professionale (imprenditoriale, manageriale, bancaria, finanziaria, tributaria).

ART. 3) La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 4) L’Associazione si propone come ente morale, illuminato da valori di libertà, di autentica ricerca della verità, da percorsi virtuosi di salute, di impegno, di solidarietà. Per questo l’Associazione non ha carattere politico, accogliendo tra i suoi membri persone la cui eventuale appartenenza a un partito rispetto ad un altro non costituisce motivo di preferenza o esclusione. Non ha carattere confessionale, ammettendo come utili e virtuose tutte le convinzioni religiose, purchè non contrastanti con i valori proposti. Non accetta strumentalizzazioni, pressioni o influenze da forze esterne (imprese, società, partiti, case farmaceutiche, consorzi professionali, ecc.) che ne possano limitare la trasparenza dei contenuti e la libertà di pensiero.
L’Associazione ha lo scopo di promuovere attività di formazione, informazione, studio, ricerca, promozione nei seguenti ambiti: medico e più in generale sanitario, scientifico, culturale, della formazione, sociale, economico, al fine di stimolare la partecipazione e l’impegno civile e sociale degli associati, degli aderenti e di tutti coloro che intendono contribuire all’approfondimento di temi e problemi che coinvolgono i temi della salute e del benessere psico-fisico, la migliore qualità della vita, il lavoro, la ricerca scientifica, la formazione professionale, le attività di volontariato e, più in generale, lo sviluppo e l’incivilimento del tessuto sociale, sia in ambito locale, sia più in generale in quello regionale e nazionale.
L’Assocazione, inoltre, si propone come struttura di servizi e consulenza per associazioni, categorie, centri, soggetti istituzionali, enti, aziende e privati che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi dell’Associazione.
A titolo orientativo, l’Associazione svolgerà le seguenti attività:
ATTIVITA’ EDITORIALI E D’INFORMAZIONE: Pubblicazione di giornali, libri, bollettini, notiziari, opuscoli, brochure aventi ad oggetto temi ed argomenti che coincidano gli scopi dell’Associazione; realizzazione di programmi televisivi e/o radiofonici di contenuto coincidente con gli scopi dell’Associazione; progettazione e realizzazione di siti web e, più in generale, di strumenti d’informazione e promozione da diffondere attraverso Internet, aventi ad oggetto temi ed argomenti attinenti gli scopi dell’Associazione e/o terzi i cui obiettivi abbiano attinenza, anche parziale, con quelli dell’Associazione; pubblicazione di atti di convegni, di seminari, di studi e ricerche; attività di studio e promozione di eventi e iniziative dell’Associazione stessa e di terzi
ATTIVITA’ CULTURALI: Organizzazione e partecipazione di tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche, culturali e artistiche, inchieste, seminari, istituzioni di biblioteche, proiezioni di film e documentari culturali, o comunque d’interesse per i soci.
ATTIVITA’ DI RICERCA E FORMAZIONE: 
- Studi e indagini in campo medico-sanitario, culturale, scientifico, del lavoro, economico, culturale e artistico a carattere teorico e applicativo, settoriale e territoriale;
- Collaborazione con enti nazionali, regionali e locali, con soggetti privati, con aziende e associazioni nella progettazione ed esecuzione di lavori inerenti a problemi specifici di attività coincidenti con gli obiettivi dell’Associazione svolta dai soggetti precedentemente richiamati;
FORMAZIONE PROSSIONALE: Organizzazione di corsi (manageriali, imprenditoriali, e per quadri intermedi), seminari di perfezionamento e approfondimento inerenti a tematiche attinenti con gli scopi dell’Associazione.
STUDI E RICERCHE: Organizzazione di gruppi per indagini interdisciplinari negli ambiti di pertinenza dell’Associazione precedentemente richiamati.

ART. 5) Possono essere soci dell’Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia. Potranno, inoltre, essere soci associazioni e centri aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell’Associazione. Potranno, altresì, essere soci enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali.
I Soci sono classificati in tre distinte categorie:
- SOCI FONDATORI: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;
- SOCI BENEMERITI: quelli che per la loro personalità, per la frequenza all’Associazione, per avere contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell’Associazione stessa sostenendone così l’attività e la sua valorizzazione;
- SOCI SOSTENITORI: quelli che frequentano l’Associazione e ne condividono scopi e attività e che con la loro partecipazione intendono sostenerne obiettivi e iniziative.
La qualità di Socio comporta la possibilità di frequenza all’Associazione e alle manifestazioni dalla stessa organizzate.

ART. 6) L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. Le iscrizioni decorrono dal primo giorno del mese successivo all’accoglimento della domanda e hanno la seguente durata:
- Permanente per i soci fondatori e benemeriti
- Un anno solare per i soci sostenitori. La riconferma del socio sostenitore avviene su sua richiesta al termine del periodo e ha durata un anno.

ART. 7) L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

ART. 8) La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell’anno:
b) per decadenza, cioè perdita di qualcuno dei requisiti in base al quale è avvenuta l’ammissione;
c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità. A tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;
d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

ART. 9) Organi di Associazione sono:
- L’Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Comitato di garanzia
- Il Segretario Generale

ART. 10) L’Associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, i soci fondatori e i soci benemeriti. L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio precedente, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell’anno in corso. L’assemblea può, inoltre, essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria nei seguenti casi:
a) per decisione del Consiglio Direttivo
b) su richiesta indirizzata al Presidente di almeno un terzo dei soci fondatori e benemeriti nel loro insieme.

ART. 12) L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno dei soci fondatori e benemeriti. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza dei soci che dispongono di almeno due quinti delle deleghe degli altri soci, purché il volume complessivo dei soci presenti e delle deleghe in loro possesso raggiunga almeno la metà più uno dei soci. L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci fondatori e benemeriti. E’ ammesso l’intervento per delega da conferire per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre.
L’assemblea è presieduta dal presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Presidente del Comitato di garanzia, ovvero ancora, in assenza anche di quest’ultimo, da persona designata dall’Assemblea.
I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal segretario generale in carica o, in sua assenza da socio scelto dal presidente dell’assemblea fra i presenti.
Il presidente ha, inoltre, la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’assemblea, fungendo questi da segretario.
L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.
In caso di parità di voti, l’assemblea dev’essere chiamata subito a votare una seconda volta.
L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.
Le funzioni di segretario dell’assemblea straordinaria devono essere demandate ad un notaio scelto dal presidente.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

ART. 13) L’assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente dell’assemblea può, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

ART. 14) All’assemblea spettano i seguenti compiti:
a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
b) eleggere i membri del consiglio direttivo, il presidente, il vice presidente, i membri del comitato di garanzia, il segretario generale;
c) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
d) deliberare sulle direttive d’ordine generale delle associazioni e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo e dal comitato di garanzia;

in sede straordinaria:
f) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
g) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
h) deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione;
i) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo e dal comitato di garanzia.

ART. 15) Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) Deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
b) Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea secondo le proposte della presidenza;
c) Deliberare ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
d) Dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente;
e) All’inizio di ogni anno sociale procedere alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
f) In caso di necessità, verificare la permanenza dei suddetti requisiti;
g) Deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci;
h) Deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere fra i soci.
i) Il consiglio direttivo, nell’esercizio delle sue fuinzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

ART. 16) Il consiglio direttivo è formato da tre membri a cinque membri: Il presidente, il vicepresidente, da uno a tre consiglieri nominati dall’assemblea dei soci. Il consiglio dev’essere composto esclusivamente da soci fondatori o benemeriti.
Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.
Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, il consiglio direttivo ha la facoltà di procedere – per cooptazione – all’integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario. 
I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso spese effettivamente sostenute.

ART. 17) Il consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al mese e, comunque, ogni volta il presidente lo ritenga necessario, o quando lo richiede la maggioranza dei componenti.
Alle riunioni partecipa il segretario generale. In assenza del medesimo, le funzioni saranno svolte da un membro del consiglio designato dal presidente. Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate con un anticipo di almeno tre giorni.
Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.
In caso di particolare urgenza, il consiglio direttivo può essere convocato con un anticipo di un giorno. Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I consiglieri ed il segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari. Soltanto il consiglio, con specifica delibera, ha la facoltà di rendere note le deliberazioni per le quali si ritenga opportuno e conveniente dare pubblicità.
Alle riunioni del consiglio direttivo potranno essere invitati i membri del comitato di garanzia i quali svolgeranno solo funzioni consultive.

ART. 18) Il presidente dirige l’associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.
Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il presidente sovrintende, in particolare, all’attuazione delle deliberazioni e del consiglio direttivo.
Il presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

ART. 19) Il presidente è eletto dall’assemblea ordinaria e dura in carica tre anni e, comunque, fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal consiglio direttivo, il vicepresidente assume le funzioni di presidente fino alla successiva assemblea ordinaria. In caso di impedimento anche del vicepresidente, il consiglio direttivo procede all’elezione di un presidente fino alla successiva assemblea ordinaria.

ART. 20) Il comitato di garanzia presiede, sovrintende e sorveglia la gestione e l’andamento dell’associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dal presente Statuto.
Il comitato di garanzia controlla l’attività della segreteria. Al comitato di garanzia è pure devoluta la soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra l’Associazione e i soci ed emetterà in merito le proprie decisioni che saranno da intendersi inappellabili. Il comitato di garanzia può sottoporre all’assemblea proposte per il migliore andamento della gestione. I membri del comitato non riceveranno alcuna retribuzione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

ART. 21) I membri del comitato di garanzia possono variare da due a cinque e sono nominati dall’assemblea ordinaria esclusivamente fra i soci fondatori e e benemeriti. Durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
In caso di dimissioni o di impedimento da parte di uno o più membri del comitato, ma nel totale inferiori alla metà dei suoi componenti, il comitato potrà nominare per cooptazione, sempre tra i soci fondatori e benemeriti, i membri mancanti, fino alla prima assemblea convocata per qualsiasi motivo.
Il comitato di garanzia si riunisce ogni qualvolta il presidente lo convoca e comunque non meno di una volta al trimestre, oppure quando ne facciano richiesta al presidente almeno due membri.
Il comitato di garanzia può essere formalmente invitato alle riunioni del consiglio direttivo e potrà parteciparvi, con uno o più dei suoi membri, esclusivamente con funzioni consultive.

ART. 22) Il segretario generale dell’Associazione è nominato dal consiglio direttivo per un triennio fra i suoi componenti, o fra i soci dell’Associazione.
Il segretario dirige gli uffici dell’Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza del comitato di garanzia, dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. Partecipa alle sedute del consiglio direttivo, del comitato di garanzia ed alle riunioni dell’assemblea.
Il segretario avrà cura, in particolare, di mantenere contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazione che interessano l’attività dell’associazione.
Per l’attività svolta in nome dell’Associazione al segretario generale è conferita la rappresentanza legale verso terzi.

ART. 23) Gli uffici di segreteria, diretti dal segretario generale, sono a disposizione dei soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell’Associazione.

ART. 24) L entrate dell’Associazione sono costituite:
a) Dalla quota d’iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione del nuovo socio nella misura fissata dall’assemblea ordinaria;
b) Dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall’assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo;
c) Dalle quote di soci fondatori, benemeriti, sostenitori;
d) Da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
e) Da versamenti volontari degli associati;
f) Da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti, aziende o privati in genere anche a fronte di attività svolte dall’Associazione in pro di terzi e sempre secondo le finalità previste dal presente Statuto.
g) Da sovvenzioni, donazioni o lasciti da parte di terzi o associati. I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione allo scadere dell’anno solare di iscrizione del socio.

ART. 25) Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno in corso.

26) Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

ART. 27) L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L’amministrazione e la tenuta della contabilità dell’associazione è affidata al segretario generale secondo le direttive dei presidenti del consiglio direttivo e del comitato di garanzia.

ART. 28) In caso di scioglimento, l’assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni del comitato di garanzia, o in mancanza, dall’assemblea o dai liquidatori.

ART. 29) Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da rielaborarsi a cura del consiglio direttivo e del comitato di garanzia.

ART. 30) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico nazionale.

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