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L'art. 33 della Legge 104/92, sancisce una serie di misure a favore dei soggetti disabili, prevedendo un'importante forma di tutela per i lavoratori con handicap in situazione di gravita' ( art. 3, comma 3) allo scopo di "…far superare i molteplici ostacoli che il disabile incontra quotidianamente nelle attività sociali e lavorative e nell'esercizio di diritti costituzionalmente protetti..." ( Corte Cost. sent 325/1996).
In particolare, la Legge 104/92 garantisce per i lavoratori, che presentano un handicap grave, il diritto a godere di un permesso giornaliero di due ore retribuito o, in alternativa, a 3 giorni mensili di permesso retribuito fruibili anche in maniera continuativa.
Tale regime di permessi è stato esteso anche ai loro familiari prevedendo la possibilità di ottenere un permesso retribuito di tre giorni al mese.
Le condizioni per fruire di tale beneficio sono:
- essere lavoratori dipendenti,
- assistere la persona handicappata,
- essere parenti, o affini entro il terzo grado, o convivente della persona con handicap in situazione di gravità che non sia ricoverata a tempo pieno.
In merito ai criteri adottati circa la valutazione dei requisiti per beneficiare dei permessi in questione la Suprema Corte ha evidenziato che "…né la lettera, né la ratio della Legge escludono il diritto ai permessi retribuiti in caso di presenza in famiglia di persona che possa provvedere all'assistenza…".
Pertanto il beneficio de quo può essere goduto anche in presenza di altri familiari non lavoratori in grado di assistere il portatore di handicap.
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