Incidenti stradali, il tentativo di accordo bonario interrompe i termini di prescrizione

Nei sinistri stradali, d’ora in poi, sarà inutile temporeggiare nella fase di accordo per tentare di rendere operativa la prescrizione. Infatti, una recentissima sentenza, promulgata dalla Corte di Cassazione, sancisce che i tempi inerenti la prescrizione del diritto al risarcimento della parte lesa decorrono dal momento che l’attore di controparte, ammettendo la propria responsabilità inerente il sinistro stradale, intraprende una trattativa, al fine di determinare l’entità del risarcimento dovuto. Pertanto, si dirime la controversia in fase estragiudiziale, al fine di evitare di intraprendere un contenzioso giudiziario civile. Talvolta, si verifica uno strumentale temporeggiamento da parte dell’attore potenzialmente soccombente finalizzato al fare decorrere i tempi di prescrizione previsti dalle vigenti leggi. Tuttavia, con questa sentenza si vanifica questa ricorrente strategia dilazionatoria. Occorre considerare che la prescrizione inizia a decorrere dal momento che le parti iniziano a contrattare l’entità della somma dovuta a titolo risarcitorio in forza di una bonaria ammissione di responsabilità. La sentenza in oggetto deriva da un assunto giuridico che stabilisce che il decorso temporale della prescrizione è implicitamente interrotto dal riconoscimento del diritto a un equo risarcimento da parte del debitore. In questo modo, si prescinde, di conseguenza, dal necessario riconoscimento e quantificazione della posizione debitoria. Si evince, perciò, che qualunque dichiarazione unilateralmente espressa da un soggetto che riconosca di essere debitore nei confronti di un altro soggetto può implicitamente determinare l’avvenuto riconoscimento dell’altrui diritto. Ciò accade anche in caso di un qualunque comportamento che determini l’ammissione della sussistenza del diritto, anche in estremo lo strumentale silenzio sulla sussistenza o meno della responsabilità ascritta.
Questo meccanismo inibitorio dei tempi di prescrizione è attribuibile ad altri atti interruttivi, quali ad esempio anche soltanto il parziale riconoscimento dell’altrui diritto risarcitorio. In ogni caso, l’interpretazione è devoluta alla discrezionalità del giudice, in maniera non rigorista e formalista, di questo enunciato giurisprudenziale. In questo modo, non si vuole mutilare il creditore dell’esercizio legittimo dei suoi diritti. La sentenza in oggetto spiana quindi la via a risoluzioni più rapide e civili delle trattative bonarie consequenziali agli esiti dei sinistri stradali.

Sergio Dellaria
Udiconsum

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di Redazione

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