Severa sentenza della corte suprema sull’obbligo del consenso informato

La Corte di Cassazione sancisce rigorose modalità inerenti l’erogazione del consenso informato in una recentissima Sentenza emessa dalla stessa Corte da parte della III Sezione Civile. La sentenza n.19212 sancisce l’obbligo da parte del Medico di erogare informazioni estremamente dettagliate e precise al Paziente al quale viene suggerito di sottoporsi a un Intervento Chirurgico. Le sopra menzionate informazioni, oltre ad essere le più esaustive possibili, devono essere erogate con modalità trasparenti onde non generare nel paziente un disorientamento valutativo. Devono quindi essere con chiarezza prospettati al paziente i reali rischi inerenti l’Intervento chirurgico, le possibilità di successo su precisi riscontri statistici e, non ultimo, queste informazioni devono essere espresse in modalità che non lascino adito a presunzioni di assenso. Di conseguenza, il paziente deve essere pienamente in possesso delle sue facoltà cognitive, ovvero non deve essere in stato di preanestesia o in condizione di narcosi e devono essere valutati anche gli aspetti oggettivi inerenti la facoltà di comprendere. Quindi, nel caso si tratti di un paziente di altra nazionalità e idioma, bisogna accertarsi incontrovertibilmente se è realmente in grado di comprendere correttamente la lingua in cui le informazioni vengono veicolate. In forza di quando sopra enunciato l’eventuale consenso deve essere preferibilmente espresso in forma scritta. In ragione di questa sentenza è implicito che, in relazione alle corrette modalità di comunicazione alla base del consenso informato, l’onere della prova grava massivamente sul medico. Questi è anche tenuto a valutare il livello culturale del paziente, adottando quindi un linguaggio inerente al suo particolare stato soggettivo e, per quanto evincibile, del reale grado di conoscenze specifiche di cui realmente dispone. Contravvenire a quanto stabilito dalla sentenza di Cassazione in oggetto dimostra da parte del medico un comportamento giurisprudelzialmente illecito e di conseguenza fonte di eventuali azioni risarcitorie in sede civile. Esistono, ovviamente, delle eccezioni giuridiche che consentono di derogare a queste rigorose modalità prescritte. Infatti, nel caso ricorra un oggettivo stato di necessità o, nel caso non infrequente, di pazienti sottoposti al prescritto trattamento sanitario obbligatorio (T.s.o). Le motivazioni dalle quali la summenzionata sentenza trae riscontro e fondamento, risiedono in diritti costituzionalmente garantiti, quali il II comma dell’articolo 32 della Costituzione che sancisce il diritto da parte dei cittadini a non sottoporsi se non volontariamente a un determinato trattamento sanitario. L’articolo 13 della Costituzione, invece, garantisce l’inviolabilità della libertà personale con riferimento esteso anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica. A questa, si aggiunge anche una legge risalente all’anno 1978 (Legge n.833, articolo 33) che proibisce gli accertamenti e trattamenti sanitari in contrasto con la volontà espressa dal paziente.

Sergio Dellaria
Udiconsum

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di Redazione

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