soldi

La gestione separata ha una nuova indennità di disoccupazione

Tra i provvedimenti previsti dal Jobs act, è prevista l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata che sarà attuato nell’anno in corso. Questa prestazione, definita Dis-coll, non potrà superare il massimo mensile previsto in 1.300 euro. Inoltre, si ridurrà del 3% ogni mese, a decorrere dal quarto di fruizione, con modalità simili al Naspi che è il nuovo sussidio di disoccupazione. Il Dis-coll coprirà la perdita del lavoro, avvenuta nel corso del 2015, da parte di collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA. Per accedere alla prestazione, è essenziale trovarsi, al momento della domanda, nello stato di disoccupazione per cui vi è immediata disponibilità allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa. Occorre, in più, far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente la cessazione del lavoro al predetto evento. Infine, è necessario un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata, pari almeno ad un mese nell’anno solare in cui si verifica la perdita del lavoro. Questo mese di contribuzione deve aver raggiunto un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.
Per sapere quanto compete, è necessario dapprima ottenere il reddito medio mensile del lavoratore e, per farlo, è necessario rapportare l’indennità al reddito imponibile ai fini previdenziali che risulta dai versamenti contributivi effettuati per i rapporti di collaborazione. I riferimenti, in quest’ultimo caso, sono all’anno solare nel quale è cessato il lavoro e quello precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione. La dis-coll è pari al 75% del reddito medio mensile se quest’ultimo è non superiore, nel 2015, a 1.195 euro.
Se, invece, il reddito medio mensile è superiore, l’indennità sarà pari al 75% del predetto importo, incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo.

La dis-coll sarà versata ogni mese per un periodo che sarà pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati dal primo gennaio dell’anno solare precedente la cessazione del lavoro fino al predetto evento. In ogni caso, l’indennità non potrà superare la durata massima di sei mesi. Naturalmente, al beneficiario della Dis-coll non saranno riconosciuti contributi figurativi e la domanda on-line va presentata all’INPS entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
L’indennità parte dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Questo sussidio è erogato se permane lo stato di disoccupazione, ma vale anche in caso di regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti. Se ilo lavoratore trova un lavoro con contratto di lavoro subordinato della durata superiore a cinque giorni, decade dal diritto alla dis-coll. Se, invece, la durata non è superiore a cinque giorni la dis-coll é sospesa d’ufficio e, successivamente, riprenderà a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

Il beneficiario di dis-coll che inizi un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, è obbligato a comunicare all’INPS, il reddito annuo che prevede di trarne entro trenta giorni dall’inizio dell’attività.
La mancata comunicazione comporta la decadenza dal diritto e l’evento comporta la riduzione della dis-coll di un importo pari all’80% del reddito previsto.
Tale misura è rapportata al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione sarà ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per quanto concerne, invece, i lavoratori non obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi, la norma impone entro il 31 marzo dell’anno successivo, pena la decadenza nei termini anzidetti, che tali soggetti siano tenuti a presentare all’INPS un’apposita autodichiarazione.
Quest’ultima riguarderà il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma o d’impresa individuale.

Con tutta probabilità, questo sarà uno dei decreti legislativi adottati per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Tali misure rientrano nel jobs act, al fine di introdurre ulteriori misure volte a condizionare la fruizione dell’indennità alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

Francesco Sanfilippo

di Francesco Sanfilippo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *